DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330 - Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

Coming into Force01 Giugno 1994
Enactment Date31 Maggio 1994
Published date01 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/01/094G0417/CONSOLIDATED/19990120
Official Gazette PublicationGU n.126 del 01-06-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Dichiarazione dei redditi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a ), b ) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.";

      2) nel quarto comma, lettera d), le parole: "corrisposti da un unico sostituto di imposta" sono sostituite dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa lettera d), secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione."; nello stesso quarto comma e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.";

      3) dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.";

    2. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche ). - 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.";

    3. all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il primo comma e' abrogato;

      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.";

    4. l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

  2. Le societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalita' e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.";

    1. all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

      2) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, puo' essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonche' di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa e' prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facolta' del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.";

    2. all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;

    3. all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";

      2) il terzo comma e' abrogato;

      3) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.";

      4) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.";

    4. dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta ). - 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato puo' essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

  3. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a ) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonche' delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro...

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