LEGGE 3 agosto 1998, n. 262 - Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. E' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 e di lire 300 milioni per l'anno 1999 per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), previsto dal 1 luglio al 31 dicembre 1998.

  2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, di importo anche eccedente il limite gia' previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386, e dal regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

  3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

  4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

    Art. 2.

  5. E' istituita, per la durata massima di dodici mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della UEO, alla quale spetta il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

  6. La delegazione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della difesa, ed e' composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, e da un massimo di dieci unita' provenienti da amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo, di cui due dal Ministero dell'interno.

  7. Il trattamento economico resta comunque a carico delle amministrazioni di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT