Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantit...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 194/00;

la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);

la deliberazione dell'Autorita' 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);

la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 116/05;

la deliberazione dell'Autorita' 9 gennaio 2006, n. 2/06;

la deliberazione dell'Autorita' 10 maggio 2006, n. 94/06 (di seguito: deliberazione n. 94/06);

la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 119/06 (di seguito: deliberazione n. 119/06);

la deliberazione dell'Autorita' 3 luglio 2006, n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);

i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'art. 2, della deliberazione n. 60/04, in materia di quantita' strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, formulati all'art. 6, comma 6.7, del regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, e con le note trasmesse all'Autorita' in data 20 ottobre 2004 (prot. n. 001512, prot. Autorita' n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot. n. 000902, prot. Autorita' n. 009098 del 13 aprile 2006);

gli esiti dell'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06;

Considerato che:

l'Autorita', al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, nonche' sugli impianti di cogenerazione, con deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un regolamento recante criteri e modalita' per procedere alle suddette attivita' (di seguito: il regolamento);

l'Autorita', con deliberazione n. 215/2004, ha approvato il regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;

l'art. 6, comma 6.7, del regolamento prevede che la valutazione della quantita' strettamente indispensabile deve essere stabilita sulla base dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di acquisto del macchinario;

tale valutazione del Comitato di esperti e' stata oggetto, unitamente ad altre quattro doglianze, di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo della regione Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) da parte delle societa' Edison SpA, Termica Boffalora Srl e Termica Milazzo Srl;

con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha rigettato la doglianza in oggetto, perche' non fondata;

il titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da c1) a c6) del medesimo titolo II, punto 12-bis;

i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:

  1. della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono le biomasse, gli RSU, nonche', previo accertamento del comitato tecnico, i rifiuti, gli scarti o i residui utilizzati in impianti con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU (di seguito: biomasse o RSU);

  2. della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito: combustibili di processo o residui);

  3. della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;

il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, prevede che, nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1, sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione e' unico; detta quantita' non e' tuttavia quantificata nel provvedimento medesimo e va, quindi, determinata caso per caso;

la relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'art. 3 del medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, la modalita' di calcolo del prezzo di cessione nel caso di impianti che utilizzano piu' di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il maggior uso di combustibili meno pregiati anche in funzione dell'indice energetico dell'impianto;

il titolo II, punto 12-bis, lettera c2), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente al carbone, il prezzo di cessione e' pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente con i diversi tipi di combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato e, quindi, detto prezzo di cessione non dipende dalla quantita' strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 percento del totale, il titolo II, punto 12-bis, lettera c6), del medesimo provvedimento prevede che il suo utilizzo venga considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata;

il titolo II, punto 12-bis, lettera c3), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di cui almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1 con esclusione del carbone...

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