Considerazioni in tema di scriminanti delle condotte previste dalla legge come reato nel nuovo ambito di applicazione della recente legge 3 agosto 2007, n. 124

AutoreRomina Cauteruccio
Pagine99-101

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Con la nuova riforma dei Servizi segreti per la sicurezza in Italia si apre per il futuro un nuovo scenario nell'ordinamento italiano, essendo stato introdotto, in particolare, una nuova «procedura di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato», basata - ma in termini non del tutto chiari - sull'operatività di uno scambio di informazioni continuo, attivato da una ferrea collaborazione tra apparati pubblici ed enti privati.

Con la legge in commento 1, è dato più spazio alla cultura d'intelligence, ma di fatto occorreranno sei mesi perché divenga operativa con l'approvazione dei diversi regolamenti 2.

Istituire con legge una cultura d'intelligence non è stato facile, specie nel nostro Paese dove si intersecano la prassi della riservatezza e quella del soggetto. Tuttavia la sfida è stata accolta e sostenuta con «esternazioni» a periodicità più frequente, le cui modalità e metodologia verranno concordate con tutti gli organismi che a vario titolo si occupano di sicurezza, non da ultimo enti privati e pare l'opinione pubblica, ovvero la vox populi.

Questa mole di informazioni potrà costituire un flusso da destinare alle fonti aperte - mass-media in primis - con regolarità e ragguardevoli dettagli, sotto la supervisione del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) che riceverà tutte le informazioni anche dalle altre Forze di polizia e dalle Forze armate.

Il DIS, infatti, curerà le «relazioni esterne» verso le istituzioni, ma soprattutto nei confronti della società civile 3.

Con la nuova riforma entrano in scena nuovi presupposti soggettivi e oggettivi delle speciali cause giustificative delle condotte illecite autorizzate per le finalità dei servizi di informazione per la sicurezza, nel capo III relativo alle «Garanzie funzionali, stato giuridico del presonale e norme di contabilità».

Occorre in via preliminare richiamare i criteri di soluzione del conflitto tra norma autorizzativa e norma incriminatrice, enunciati dagli articoli 17, 18, 19 del testo nuovo di legge, che pur orientandosi nel preambolo alla bussola dei principi base di legalità stabiliti dall'art. 51 del codice penale, cambia rotta nelle diverse ipotesi eccezionali previste nei successivi commi del testo.

L'art. 17 della legge in esame, stabilisce: «fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'art. 18».

La ratio della seconda delle cause di giustificazione prevista dalla norma di cui all'art. 51 c.p. è l'adempimento di un dovere, alle cui radici si riscontra un'esigenza di coerenza e di giustizia materiale: chi adempie un dovere impostogli dall'ordinamento non compie alcun illecito penale 4.

La liceità di un fatto antigiuridico conforme al tipo legale e materialmente lesivo di un bene penalmente protetto, si evince dal rispetto delle leggi dello Stato nell'esigere il comportamento dato.

Così è per la pena di morte: non commette omicidio il boia che esegue una condanna a morte emanata nel rispetto delle leggi federali.

Per quanto concerne le modalità di esercizio dell'adempimento di un dovere, ai fini della sussistenza della scriminante, occorre una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti, ovvero: se il modo mediante il quale viene impartito il dovere derivante da una norma giuridica viene esercitato non è conforme alla situazione soggettiva e oggettiva scriminante, subentra un'ipotesi di «abuso» di potere escluso dalla sfera di operatività dell'art. 51 del codice penale.

In questo senso il comma 2 risulta in linea con i criteri gerarchivi invocabili per i limiti della scriminante: «la speciale causa di giustificazione non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone».

Altri limiti sono...

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