Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'; Visto l'art. 2, comma 6, del citato Regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al suddetto regolamento; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998, che determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 91/99, espresso nell'adunanza della terza sezione del 26 gennaio 1999; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'UNIRE; Vista la convenzionetipo allegata al presente decreto; Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto, nonche' alle risultanze dell'istruttoria; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto; Decreta

Art. 1.

  1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totolizzatore nazionale e a quota fissa.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 aprile 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro per le politiche agricole De Castro

    ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE AL TOTALIZZATORE NAZIONALE E A QUOTA FISSA.

    La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 viene stipulata tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, da una parte, ed il soggetto risultante, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, aggiudicatario per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, piu' avanti indicato Concessionario, dall'altra.

    Art. 1.

    P r e m e s s a 1. La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore e si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (d'ora in avanti "Regolamento") disciplinante la materia.

  2. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale (di seguito denominato "Agenzia") autorizzato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.

  3. Entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse, l'Agenzia deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui e' destinata, pena la revoca della concessione. La stessa Agenzia deve...

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