LEGGE 23 dicembre 1975, n. 698 - Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

Coming into Force15 Gennaio 1976
Enactment Date23 Dicembre 1975
Published date31 Dicembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/31/075U0698/CONSOLIDATED/19770824
Official Gazette PublicationGU n.343 del 31-12-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e' soppressa alla data del 31 dicembre 1975.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

Art 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall'articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e relativo regolamento di esecuzione.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanita' le funzioni di carattere internazionale gia' esercitate dall'ONMI.

Art 3.

A decorrere dalla data indicata al primo comma dello articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonche' quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Art 3.

A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, sono attribuite alle province tutte le funzioni amministrative di fatto esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI, nonche' quelle degli organi centrali dell'ente diverse da quelle indicate nel precedente articolo 2.

Art 4.

Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella legge statale, disciplinano con legge l'esercizio delle funzioni trasferite relativamente alla protezione e all'assistenza alla maternita' ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 5.

Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro costituisce patrimonio dell'ONMI, e' trasferito al patrimonio delle province e dei comuni dove i beni sono ubicati, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti articoli.

La sede centrale e' trasferita allo Stato. L'individuazione dei beni trasferiti con la presente legge ha luogo mediante appositi verbali da redigere contestualmente tra l'ufficio del Ministero del tesoro, indicato nel secondo comma dell'articolo 1, ed il rappresentante legale dell'ente destinatario.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, unitamente al verbale sopraddetto, trasmette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ciascun ente destinatario e all'amministrazione dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente.

Nello stesso termine trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascun ente ai conservatori dei registri immobiliari e agli uffici tecnici erariali competenti per territorio i quali provvedono immediatamente all'esecuzione...

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