Scioglimento della societa' cooperativa , in Genova.

IL DIRIGENTE

della direzione provinciale del lavoro di Genova

Visto l'art. 2545-septiesdecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione gia' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle societa' cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997 del Ministero del lavoro;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attivita' produttive e la successiva del 1° febbraio 2006;

Decreta:

La...

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