Scioglimento del consiglio comunale di Torralba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Torralba (Sassari) e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Salvatore Sanna;

Atteso che il predetto amministratore, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilita' di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ha diffidato il consiglio comunale di Torralba dal «persistere nella violazione di legge posta in essere nella seduta del 16 giugno 2006, con la convalida dell'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna, che risulta ineleggibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e a voler, pertanto, revocare l'atto consiliare n. 22 del 16 giugno 2006»;

Atteso che il consiglio comunale di Torralba a detta diffida si e' solo parzialmente uniformato in quanto, con atto n. 36 del 26 luglio 2006, nel revocare la parte della propria deliberazione n. 22 del 16 giugno 2006 che convalidava l'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna, ha, pero', per altro verso, deliberato che «... a garanzia del principio della continuita' amministrativa questo consiglio comunale, dispone che successivamente all'esecutivita' della presente deliberazione il vicesindaco sostituisca il sindaco.»;

Rilevata la persistente violazione di legge, laddove il consiglio comunale di Torralba, con il dispositivo della citata deliberazione n. 36 del 26 luglio 2006, ha ritenuto di legittimare provvedimenti di nomina di organi esecutivi dello stesso comune posti in essere dal sindaco la cui elezione risulta viziata da illegittimita' ab origine ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 141, 1° comma, lettera a), del decreto legislativo suindicato;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 35/22...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT