LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 54 - Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.

(Pubblicata nel Bpollettino ufficiale - Straordinario della Regiopne Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24

  1. Dopo il titolo II della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' inserito il seguente:

    'Titolo II-bis DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA Art. 37-bis (Definizioni). - 1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal servizio competente della direzione regionale trasporti.

  2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

    Art. 37-ter (Procedimento di autorizzazione). - 1. I tappeti mobili, di cui al presente titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

  3. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della direzione regionale trasporti la seguente documentazione:

    1. dichiarazione CE di conformita' resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

    2. atto legale dal quale risulti la disponibilita' giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;

    3. progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

    4. dichiarazione, resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie...

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