LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 54 - Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.
(Pubblicata nel Bpollettino ufficiale - Straordinario della Regiopne Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24
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Dopo il titolo II della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' inserito il seguente:
'Titolo II-bis DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA Art. 37-bis (Definizioni). - 1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal servizio competente della direzione regionale trasporti.
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Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.
Art. 37-ter (Procedimento di autorizzazione). - 1. I tappeti mobili, di cui al presente titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).
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Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della direzione regionale trasporti la seguente documentazione:
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dichiarazione CE di conformita' resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
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atto legale dal quale risulti la disponibilita' giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;
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progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;
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dichiarazione, resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie...
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