DELIBERAZIONE 19 marzo 2003 - Schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. (Deliberazione n. 04/CN/ALBO)

IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in appresso denominato Albo, e, in particolare, l'art. 6; Vista la propria deliberazione 26 febbraio 2003, prot. n.

02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia; Ritenuto di approvare gli schemi dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo relativi alle suddette imprese; Delibera

Art. 1.

  1. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma di cui all'allegato A.

  2. Lo schema di provvedimento d'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia e' approvato nella forma di cui all'allegato B.

Roma, 19 marzo 2003

Il presidente: Laraia

Il segretario: Onori

Allegato A (Art 1, comma 1)

TRASPORTO FERROVIARIO

BOZZA DI PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE AI SENSI DEL D.M. n. 406/98

PROCEDURA ORDINARIA D'ISCRIZIONE

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Numero d'iscrizione ....................

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL .... DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettere a) e b); Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attivita' di trasporto dei rifiuti; Vista la deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 26 febbraio 2003, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano rifiuti per ferrovia; Vista la deliberazione della sezione regionale .................... in data .........................., con la quale e' stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categorie/classi dell'impresa .....................; Vista la deliberazione della sezione regionale in data con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa (fidejussione bancaria) prestate da .......................... per l'importo di ..........................; Dispone:

Art. 1.

Iscrizione La .......................... con sede in .......................... e iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto dei rifiuti per ferrovia nelle categorie/classi ..........................

Art. 2.

Legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i

Art. 3.

Prescrizioni L'impresa ferroviaria di trasporto e' tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni

  1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione. Copia autentica del medesimo provvedimento di iscrizione dovra' essere, altresi', conservata ed esibita, ove richiesta dalle autorita' addette al controllo, presso la sede legale dell'impresa.

  2. L'attivita' di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche; in particolare il formulario di identificazione di cui all'art. 15 deve, durante il trasporto, essere allegato alla lettera di vettura.

  3. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto e' soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID). In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 il trasporto dei rifiuti non classificati come merci pericolose deve, oltre a quanto previsto nei paragrafi successivi, avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle merci per ferrovia.

  4. I carri e i contenitori adibiti al trasporto di rifiuti non possono trasportare prodotti alimentari.

  5. E' fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

  6. Qualora i rifiuti non vengano ritirati alla stazione ferroviaria d'arrivo, l'impresa deve darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per il ritiro. In assenza di tale intervento, l'impresa ferroviaria provvede alla comunicazione all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti...

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