CIRCOLARE 4 luglio 2005, n. 47 - Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 4 luglio 2005, n.47 Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere

al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi

dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi

automatizzati.

Alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici nazionali - ivi compresi gli enti di cui al punto 2 della presente circolare - ed ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati degli stessi enti e amministrazioni e per conoscenza

Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie Dipartimento della funzione pubblica All'Autorita' garante per la concorrenza e il mercato All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Al Garante per la protezione dei dati personali Alla Ragioneria Generale dello Stato

Con circolari AIPA n. 14 del 2 aprile 1993, n. 4 del 24 marzo 1993, n. 6 del 5 settembre 1994 e n. 10 del 22 novembre 1995 sono stati forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del decreto medesimo sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ritiene ora necessario fornire le seguenti indicazioni riguardanti il procedimento per il rilascio del parere di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.

39.

A far data dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono da considerare quindi non piu' efficaci le indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate.

1. Natura del parere del CNIPA. Il parere di congruita' tecnico-economica reso ai sensi dell'art.

8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha natura obbligatoria, ma non vincolante, per i soggetti di cui al successivo punto 2.

Nelle ipotesi in cui il richiamato parere e' reso in base alle previsioni di cui agli articoli 9, 15 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 -- relative, rispettivamente, alla proroga della locazione di apparecchiature informatiche, all'opzione d'acquisto in caso di locazione di apparecchiature informatiche ed alla proroga della durata dei contratti relativi alla licenza d'uso dei programmi -- tali proroghe, e l'esercizio della richiamata opzione di acquisto, sono subordinate all'emissione del parere positivo da parte del CNIPA.

2. Amministrazioni tenute alla richiesta di parere Sono tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei contratti relativi all'acquisizione di forniture e servizi informatici le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. Devono intendersi ricompresi tra gli enti destinatari della presente circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amministrazioni suddette esercitano un controllo analogo a quello esercitato in ordine ai propri servizi interni e che realizzino per l'amministrazione controllante, o per conto della medesima, la parte piu' rilevante della propria attivita'. Si fa riferimento ai c.d.

´affidamenti in houseª, in cui amministrazioni pubbliche affidano

in via diretta attivita' proprie a organismi, o societa', dei quali detengono il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti delle proprie articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame il CNIPA si riserva di acquisire l'avviso dell'amministrazione controllante o dell'amministrazione nell'interesse della quale e' svolta la specifica attivita'.

Ai soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica limitatamente ai casi nei quali gli stessi esercitano attivita' loro affidate dalle amministrazioni in forma diretta.

2.1. Enti di ricerca.

Con riferimento agli enti di ricerca, si ritiene opportuno precisare che gli schemi dei contratti contemplati dall'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono soltanto quelli concernenti ´l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informativi automatizzatiª, ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento...

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