DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005 - Modifica dello schema di convenzione allegato alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, in materia di ritiro dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 256/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 2 dicembre 2005; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito

decreto legislativo n. 387/2003); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n.

201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02); la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 24 marzo 2005, n. 49/05, dalla deliberazione dell'Autorita' 6 aprile 2005, n.

64/05 e dalla deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 165/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05); Considerato che

il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ai sensi della deliberazione n. 42/02 e' basato su dati di esercizio a consuntivo dell'anno solare precedente e non su dati di esercizio attesi per l'anno corrente; il riconoscimento della qualifica di cogenerazione sulla base dei dati di esercizio attesi e' stato ammesso dalla deliberazione n.

201/04 solo ai fini del riconoscimento del beneficio della priorita' di dispacciamento; pertanto la deliberazione n. 201/04 riconosce ex-ante, qualora ne ricorrano le condizioni, per periodi di tempo limitati e a fronte del pagamento di corrispettivi in caso di mancato rispetto degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02, la sola priorita' di dispacciamento e non la qualifica di cogenerazione a tutti gli effetti, prevedendo altresi' sanzioni nel caso di utilizzo, senza titolo, della priorita' di dispacciamento; l'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02 prevede che i produttori, per ogni sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore per cui intendono avvalersi dei benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n. 79/99, trasmettano alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ora Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a., entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione attestante le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02; l'art. 4, sesto capoverso, dello schema di convenzione allegato alla deliberazione n...

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