DECRETO 17 marzo 2005 - Modalita' di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva per i lavori realizzati in assenza o difformita' dalla autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 1, commi 37, lettera b), n. 2), e 38, della legge 15 dicembre 2004, n. 308

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 38, della citata legge n.

308 del 2004, con il quale e' stabilito, tra l'altro, che la sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista dal comma 37, lettera b), numero 2), del citato art. 1 per l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa, e di ogni altro reato in materia paesaggistica, e' riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalita' di riscossione di entrate anche di natura non tributaria; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo...

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