Fondo sanitario nazionale 1998 - Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 84/98)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio s anitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive m odificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della d isciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 o ttobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che p revede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesu', a valere s ulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle s omme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che h a introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, b asati su elementi quali popolazione residente, frequenza dei consumi s anitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, i ndicatori relativi a particolari situazioni territoriali ed i ndicatori epidemiologici territoriali; Visto l'art 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base a l quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle r egioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario n azionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1 994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 d icembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n . 446, il quale dispone che il CIPE, su proposta del Ministro della s anita', d'intesa con la conferenza Statoregioni, delibera a nnualmente l'assegnazione, in favore delle regioni, a titolo di a cconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, t enuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito d ell'addizionale d'imposta sul reddito delle persone fisiche (introdotta dall'art. 50 del medesimo decreto legislativo) e della q uota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), nella misura del 90% del gettito della stessa, al netto delle q uote attribuite allo Stato secondo quanto disposto dall'art. 26; Visto il comma 3 del medesimo art. 39 in base al quale e' previsto c he alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei g ettiti di cui al comma 1 e quanto effettivamente riscosso dalle r egioni, si provvede mediante specifica integrazione del Fondo s anitario nazionale; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del c itato...

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