DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001 - Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 118/2001)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma; Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del FSN di parte corrente, vincolate allo scopo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del FSN di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.

724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Viste le proprie delibere n. 53 del 25 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000) e n. 32 dell'8 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001), relative al FSN...

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