DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1998, n. 493 - Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti: 1) registrati dalle competenti autorita' del Paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B, capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15; 2) compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);"; b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita', in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).".

    Art. 2.

  2. Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e' sostituito dal seguente:

    "Capitolo 2

  3. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili: a) all'immissione sul mercato e alle importazioni...

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