LEGGE 19 maggio 1997, n. 137 - Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali

Coming into Force10 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/26/097G0169/CONSOLIDATED/19990928
Published date26 Maggio 1997
Enactment Date19 Maggio 1997
Official Gazette PublicationGU n.120 del 26-05-1997
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1.

  1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:

    1. gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonche' le assegnazioni gia' effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sara' attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente e' autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;

    2. le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto del Ministro dell'ambiente 1 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;

    3. gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

  2. Restano altresi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonche' all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461.

  3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:

    "ART. 20. - (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

  4. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.

  5. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".

  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

  8. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n....

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