Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

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3. Ai fini del giudizio di ottempe-
ranza di cui al presente Titolo non è
necessaria l’apposizione della for-
mula esecutiva.
TITOLO II – RITO
IN MATERIA DI ACCESSO
AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 116.RITO IN MATERIA DI ACCES-
SO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
1. Contro le determinazioni e con-
tro il silenzio sulle istanze di ac-
cesso ai documenti amministrativi,
nonché per la tutela del diritto di
accesso civico connessa all’ina-
dempimento degli obblighi di tra-
sparenza il ricorso è proposto entro
trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante
notificazione all’amministrazione
e ad almeno un controinteressato.
Si applica l’articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi inci-
dentali o motivi aggiunti è di trenta
giorni1 2 (I).
2. In pendenza di un giudizio cui la
richiesta di accesso è connessa, il
ricorso di cui al comma 1 può esse-
re proposto con istanza depositata
1 Sul silenzio della p.A., art. 117 (disciplina
del giudizio promosso avverso l’inerzia).
2 Sull’accesso ai documenti amministrativi
si veda l’art. 133, co. 1, lett. a) (devoluzione
alla giurisdizione esclusiva del G.A. delle
controversie relative al diritto di accesso).
presso la segreteria della sezione
cui è assegnato il ricorso principa-
le, previa notificazione all’ammi-
nistrazione e agli eventuali con-
trointeressati. L’istanza è decisa
con ordinanza separatamente dal
giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L’amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio
dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in
forma semplificata; sussistendone i
presupposti, ordina l’esibizione e,
ove previsto, la pubblicazione, dei
documenti richiesti, entro un termi-
ne non superiore, di norma, a trenta
giorni, dettando, ove occorra, le re-
lative modalità (II).
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai giudi-
zi di impugnazione.
(I) Il comma è stato modificato dall’art.
1, co. 1, lett. ee), d.lgs. 15 novembre
2011, n. 195, in vigore dall’8 dicembre
2011, che ha sostituito le parole “agli
eventuali controinteressati” con quelle
“ad almeno un controinteressato” ed
ha aggiunto alla norma il secondo pe-
riodo: “Il termine per la proposizione
di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è
di trenta giorni.” Infine, l’art. 52, co. 4,
vigore dal 20 aprile 2013, ha introdot-
to, nel primo periodo, dopo “documenti
amministrativi” le parole “nonché per
la tutela del diritto di accesso civico
connessa all’inadempimento degli ob-
blighi di trasparenza”. Il diritto di ac-
cesso civico è disciplinato dall’art. 5
del citato d.lgs. n. 33/2013:

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