PROVVEDIMENTO 28 novembre 2002 - Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

  1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.

1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998, per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2002 a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1.2. La certificazione e' composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonche' dalla Sezione I, concernente i dati relativi alla societa' emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti.

1.3. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. La certificazione e' compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed e' rilasciata al percettore entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente.

Motivazioni

Il decreto del Ministero delle finanze 4 febbraio 1998, ha introdotto l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre...

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