DETERMINAZIONE 23 ottobre 2002 - Ritenute a garanzia del 5% di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. (Determinazione n. 28/2002)

IL CONSIGLIO Premesso che

Ad opera di diverse stazioni appaltanti sono stati prospettati a questa Autorita' numerosi interrogativi simili, che possono riassumersi nei due seguenti quesiti, inerenti l'attuale regime delle ritenute a garanzia sul credito dell'appaltatore

1) se la s.a. che ha precedentemente effettuato, in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera, la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore - prevista dall'art. 22 della legge n. 1/1978, a modifica del primo comma del precedente art. 48 del regio decreto n. 827/1924 - puo' o meno procedere allo svincolo delle suddette ritenute, previa presentazione da parte dell'appaltatore di polizza fideiussoria assicurativa e senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera, dal momento che tale facolta' introdotta dall'art. 22 della legge n. 1/1978 deve intendersi attualmente preclusa, data l'intervenuta espressa abrogazione dell'articolo in esame ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

2) se, avendo il regolamento espressamente abrogato all'art. 231 il solo art. 22 della legge n. 1/1978, ma non anche il precedente art. 48 del regio decreto n. 827/1924 relativo ai pagamenti in acconto, deve intendersi attualmente preclusa la sola facolta' di svincolo delle ritenute, ferma restando la possibilita' da parte dell'amministrazione di continuare ad operarle ai sensi dell'art. 48 non espressamente abrogato, ovvero deve ritenersi altresi' preclusa anche tale possibilita'.

Considerato che i quesiti prospettati concernono problematiche di carattere generale e che con l'emanazione della legge n. 166/2002 sono state apportate modifiche al regime della garanzia definitiva, si ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte di questa Autorita'.

Ritenuto in diritto

In ordine alle problematiche in esame, e' necessario anzitutto ricordare che la legge n. 109/1994 ed il successivo regolamento d'attuazione hanno - in realta' - introdotto a favore delle stazioni appaltanti tutto un complesso sistema di garanzie ed assicurazioni stabilendo altresi' espressamente - all'art. 30 della legge quadro - che devono intendersi conseguentemente soppresse tutte le altre forme di garanzia e cauzioni previste dalla normativa vigente.

In particolare - con riferimento al profilo che in questo caso maggiormente interessa - lo stesso art. 30, comma 2, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione a favore dell'amministrazione di una garanzia...

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