DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134 - Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista e considerata l'importanza che i servizi forniti dalle societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ampliare l'operativita' del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuita' nella prestazione di tali servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero ».

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».

  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura.».

  4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

  5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'.».

  6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

  7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero ».

  8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la...

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