LEGGE 20 dicembre 1974, n. 684 - Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale

Coming into Force08 Gennaio 1975
Published date24 Dicembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/12/24/074U0684/CONSOLIDATED/20061227
Enactment Date20 Dicembre 1974
Official Gazette PublicationGU n.336 del 24-12-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.

Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':

  1. il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo articolo 2;

  2. il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4;

  3. i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo articolo 8;

  4. i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;

  5. la gestione di una nave-scuola, ai sensi del successivo articolo 11;

  6. la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo articolo 6.

Le attivita' indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attivita' imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicita', secondo criteri di funzionalita' e di specializzazione.

Art 1.

Le societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale.

Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':

  1. il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo articolo 2;

  2. il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4;

  3. i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo articolo 8;

  4. i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;

  5. LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 GIUGNO 1977, N. 373;

  6. la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo articolo 6.

Le attivita' indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attivita' imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicita', secondo criteri di funzionalita' e di specializzazione.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Art 2.

L'attivita' di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera a), sara' svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite societa' di navigazione, al cui capitale la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o societa' a prevalente partecipazione statale, a societa' private, nazionali od estere.

La costituzione delle nuove societa' di navigazione e le eventuali fusioni fra societa' di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attivita' indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.

Art 2.

L'attivita' di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera a), sara' svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite societa' di navigazione, al cui capitale la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o societa' a prevalente partecipazione statale, a societa' private, nazionali od estere.

I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento.

La costituzione delle nuove societa' di navigazione e le eventuali fusioni fra societa' di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attivita' indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.

Art 3.

Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a stipulare con le societa' indicate nell'articolo 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.

Art 4.

Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto nell'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee per le quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:

  1. per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, per un periodo massimo di cinque anni;

  2. per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nella lettera b) del comma precedente hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni.

L'eventuale ulteriore intervento finanziario dello Stato e' stabilito con apposita legge.

Art 4.

((Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante...

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