LEGGE 2 giugno 1962, n. 600 - Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale

Coming into Force19 Luglio 1962
End of Effective Date07 Gennaio 1975
Published date04 Luglio 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/07/04/062U0600/CONSOLIDATED/19741224
Enactment Date02 Giugno 1962
Official Gazette PublicationGU n.167 del 04-07-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale gestite dalle seguenti societa' con partecipazione diretta o indiretta dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.):

"Italia", societa' per azioni di navigazione, con sede in Genova;

"Lloyd Triestino", societa' per azioni di navigazione con sede in Trieste;

"Adriatica", societa' per azioni di navigazione,con sede in Venezia;

"Tirrenia", societa' per azioni di navigazione, con sede in Napoli.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 2.

La concessione delle sovvenzioni e gli obblighi delle societa' concessionarie sono regolati dalle disposizioni della presente legge e, per quanto da questa non disposto, da apposite convenzioni da stipularsi tra i Ministeri della marina mercantile, dei tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' di cui all'articolo 1 e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.

Le convenzioni avranno la durata di venti anni con decorrenza dal 1 luglio 1962, e il loro testo sara' comunicato al Parlamento.

L'elenco delle linee di preminente interesse nazionale, che deve essere allegato alle convenzioni e' approvato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e puo' essere modificato con decreto degli stessi Ministri.

Le modalita' di esercizio di dette linee sono regolate dalle convenzioni e dagli annessi capitolati.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 3.

Le convenzioni di cui all'articolo 2 dovranno prevedere anche i seguenti obblighi essenziali:

  1. il capitale delle societa' dopo l'aumento stabilito con le convenzioni deve essere sempre adeguato all'entita' dei servizi ed al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari per l'esercizio delle linee

  2. le azioni sociali devono sempre essere in maggioranza di proprieta' diretta o indiretta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 4.

I membri del Consiglio di amministrazione, dei Collegi sindacali ed i direttori generali delle societa' debbono essere cittadini italiani.

Il Collegio sindacale di ciascuna societa' si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti; ad esso partecipano in qualita' di sindaci effettivi, un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, un funzionario designato dal Ministeri della marina mercantile ed un funzionario designato dal Ministero delle partecipazioni statali ed, in qualita' di sindaci supplenti, un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero della marina mercantile.

Le societa' sono obbligate a dare comunicazione al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni, della nomina del presidente e dei direttori generali.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 5.

Le disposizioni dell'articolo 3, lettera b) e dell'articolo 4, primo e secondo comma, devono, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge essere inserite negli statuti delle societa', e coordinate con le altre norme di questi.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 6.

L'ammontare complessivo delle sovvenzioni da corrispondere alle quattro societa', per l'esercizio delle linee di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 2, e' stabilito nella somma annua di lire 23.600.000.000 salvo le variazioni eventualmente derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8.

Le convenzioni stabiliranno la sovvenzione da corrispondere a ciascuna societa'.

Fino alla data di approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 2, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, potra' corrispondere a ciascuna societa', in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non potra' superare il 90 per cento dell'importo globale indicato nel primo comma del presente articolo.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 20 DICEMBRE 1974, N. 684

Art 7.

Per esigenze di traffico o di pubblico interesse, il Ministro per la marina mercantile, previo concerto con quello per il tesoro e per le partecipazioni statali, puo' chiedere in qualunque momento la revisione delle convenzioni.

La revisione delle convenzioni puo' essere richiesta inoltre dalle parti sia a seguito di modifica dell'elenco delle linee ai sensi del terzo comma dell'articolo 2; sia in relazione alla immissione in servizio, autorizzata dal Ministero della marina mercantile, di navi di nuova costruzione o di navi trasferite in proprieta' da una ad altra delle societa' di cui all'articolo 1; sia, infine, in relazione al compimento sulle navi, sempre autorizzato dal Ministero...

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