DECRETO 26 febbraio 1998 - Determinazione della misura del diritto annuale per l'anno 1998, e della quota del diritto medesimo da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' dei criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il
riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3,
cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15
novembre 1995, n. 480, ed il comma 5 il quale stabilisce che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di
cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da
riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere
nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le Camere di
commercio;
Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e
che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di
perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono
determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle
funzioni amministrative da parte del sistema camerale;
Visto l'art. 3, commi 75 e 75-bis della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come integrato dall'art. 56, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Ritenuto di non dover sottoporre ad un duplice pagamento le imprese
che abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione a norma
del suddetto articolo, attesa l'identita' dei soggetti sotto il
profilo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
-
581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese;
Sentite l'Unione italiana delle Camere di commercio e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
-
580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1998, e' stabilita
come segue:
imprese individuali, societa' cooperative,
consorzi...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA