DECRETO 7 maggio 2009 - Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC. (09A06829)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, concernente le circostanze eccezionali verificatesi nel corso del periodo di riferimento e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;

Considerato che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;

Ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle misure afferenti alla riserva nazionale, nonche' i criteri per il calcolo degli importi provenienti dalla riserva nazionale;

Considerata la necessita' di aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali in considerazione dell'incremento della componente finanziaria del...

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