LEGGE 3 agosto 2004, n. 204 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca

Coming into Force11 Agosto 2004
Published date10 Agosto 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/10/004G0239/ORIGINAL
Enactment Date03 Agosto 2004
Official Gazette PublicationGU n.186 del 10-08-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: e successive modificazioni, sono soppresse, dopo le parole: delle disposizioni sono inserite le seguenti: "del regolamento" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualita'" e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano e' riservato ai prodotti la cui durabilita' non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico ".

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

1-bis. E' comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169".

al comma 2, la parola: "anche" e' soppressa;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e Forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria";

dopo il comma 3, e'...

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