DECRETO 22 luglio 2003 - Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT; Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002; Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003...

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