Ripubblicazione del testo del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1999), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 414 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 267 del 13 novembre 1999), recante: "Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richiest...

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal

Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. (( All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e' sostituita dalla seguente: )) "Copertura assicurativa e casi di esclusione" (( e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: )) (( "1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il )) (( medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o )) (( rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni )) (( pubbliche". )) (( 02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo )) (( il comma 2 e' aggiunto il seguente: )) (( " 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, )) (( dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo )) (( danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di )) (( imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche". )) 1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) e' sostituita dalla seguente

    " d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituitocon decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;".

    ((1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. )) (( 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) (( "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto )) (( dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi )) (( dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto )) (( dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata )) (( in vigore della presente legge". )) ((1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. )) (( 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo...

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