DECRETO 23 aprile 2003 - Definizione dei criteri di riparto delle risorse - Fondi interprofessionali per la formazione continua

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi interprofessionali per la formazione continua; Visto il comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi paritetici a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo, fissando tale quota al 20 per cento per l'annualita' 2001, al 30 per cento per l'annualita' 2002 ed al 50 per cento per l'annualita' 2003; Considerato che la quota prevista dal comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 per l'annualita' 2001 e' stata impegnata a favore delle regioni e province autonome con decreto direttoriale n. 511/V/2001 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione di interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua; Visto il comma 12, lettera b), del citato art. 118 della legge n.

388 del 2000, che prevede l'accantonamento del 25% degli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per essere destinati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, a seguito della loro istituzione; Considerata l'esigenza di ripartire le risorse gia' previste ai sensi dei commi 10 e 12, lettera b), dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000; Ritenuta pertanto la necessita' di determinare, nel rispetto delle finalita' della legge, termini e criteri di attribuzione delle citate risorse; Decreta

Art. 1.

  1. Le risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, vengono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i Fondi, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 118 alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo una quota del 10% necessaria a garantire adeguate disponibilita' finanziarie per i Fondi che si potranno costituire entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo il criterio...

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