DECRETO 16 luglio 2003 - Piano di riparto delle 7.000 unita' di mobilita' finalizzate al pensionamento di cui all'art1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n23, convertito, con modificazioni, dalla legge n81/2003

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, che prevede un nuovo contingente di 7.000 unita' di mobilita' finalizzate al pensionamento di anzianita'; Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto 1'art. 45, comma 17, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144; Viste le istanze presentate entro il 30 giugno 2003 dalle imprese o gruppi di imprese; Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-bis della legge n. 81/2003, svolti in sede di Presidenza del Consiglio; Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-bis della legge n. 81/2003, svolti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio; Considerata l'eccezionalita' delle ricadute occupazionali dei piani di gestione delle eccedenze di alcune imprese o gruppi di imprese, che ha reso necessario l'intervento di piu' amministrazioni dello Stato coordinate dalla Presidenza del Consiglio, anche in funzione della gravita' dei processi involutivi dei settori di riferimento e della complessita' dei processi di crisi o ristrutturazione delle imprese interessate; Ritenuto, pertanto, di dover attribuire a ciascuna impreso gruppo di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze siano stati oggetto di verifica in sede di Presidenza del Consiglio, un numero di mobilita' lunghe pari alla richiesta; Considerato il numero residuo di unita' di mobilita' lunghe pari a 3308 e considerato il numero delle unita' di mobilita' lunghe complessivamente richiesto dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio; Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.

1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, occorre dare priorita' ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali delle imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza; Considerata, altresi', la particolare complessita' delle ricadute occupazionali dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi che hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1993, n. 223; Considerato...

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