DECRETO 7 febbraio 2003, n. 90 - Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 percento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto del piano della sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori; Visto in particolare l'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni il quale prevede che l'Amministrazione della difesa in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente il regolamento per i lavori del genio militare; Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57 CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 24 ottobre 2001 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo; Considerato che il Consiglio centrale della rappresentanza militare non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.

691; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota protocollo n. 8/59907/D.VIII6 dell'11 dicembre 2002); A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per

  1. responsabile del procedimento o responsabili dei procedimenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.

    109, gli ufficiali del genio nominati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento della fase di affidamento puo' essere un ufficiale, un dirigente o un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa.

    I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione sono anche, nell'ambito delle rispettive fasi, responsabili dei lavori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; b) coordinatori per la sicurezza i soggetti nominati dal responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; c) progettisti i soggetti nominati dal responsabile del procedimento, appartenenti ai ruoli tecnici ed in possesso del titolo di studio adeguato alla tipologia dell'intervento da progettare ed all'incarico singolarmente assegnato; d) direttore dei lavori e assistenti, i soggetti designati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.

    109, dell'articolo 1 e dell'articolo 56 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni; e) collaudatori i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 81 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, regolamento per i lavori del genio militare, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 812.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei criteri del Presidente della Republica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41

    "1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.

    2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.".

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' richiamato nella nota al titolo.

    - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

    "2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.".

    - Il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, reca "Regolamento per i lavori del Genio militare.".

    - La legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni reca: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19...

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