DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1999 - Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Art. 2.

  1. La ripartizione della somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, al netto della somma di lire 15.700 milioni (il 20%), e' effettuata in conformita' all'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla base dei criteri, superficie e popolazione, assunti con pari peso.

  2. L'accantonamento di lire 15.700 milioni e' ripartito entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei fabbisogni determinati con le modalita' di cui al successivo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    Detto accantonamento e' finalizzato a riequilibrare situazioni di scarsita' di risorse finanziarie nelle regioni a minore dimensione del territorio e numero di abitanti, anche in rapporto alle condizioni di rischio del territorio.

  3. I fondi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformita' ai criteri, metodi e standard contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 citato nelle premesse, sono destinati alle attivita' volte alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

  4. Le regioni provvedono anche a trasferire su supporto informatico compatibile con il sistema cartografico di riferimento di cui all'intesa Stato regioni del 26 settembre 1996 le informazioni elaborate in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, tenuto conto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decretolegge.

  5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma 2, entro il 31 gennaio 1999 le regioni e le autorita' di bacino di rilievo nazionale trasmettono al Comitato dei Ministri il programma delle attivita' di cui al precedente comma 3, le relative fasi temporali, i fabbisogni finanziari, la specificazione di quali attivita' siano realizzate, in corso o finanziate nell'ambito della attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di quali siano da realizzare e finanziare con i fondi di cui al comma 1.

    Art. 3.

  6. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto e' suddivisa in parti uguali tra le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT