CIRCOLARE 17 luglio 2009 - Indirizzi per l''esecuzione degli interventi di cui all''ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009. (Riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti danneggiati, riparazione o rafforzamento locale di elementi strutturali o parti di essi). (09A08746)

  1. Oggetto.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, modificata ed integrata dall'art. 11 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3782, e dall'art. 13 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2009, n. 3784, reca disposizioni finalizzate a favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C).

I presenti indirizzi, emanati ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, forniscono criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilita' sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, per i quali l'esito dei rilievi di agibilita' sia stato di tipo B o C. 2. Valutazione del danno.

Il danno deve essere valutato conformemente ai criteri della scheda AeDES, di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009; il tecnico incaricato della progettazione dei lavori provvedera', quindi, a compilarla per le sezioni da 1 a 4 e ad allegarla alla relazione ponendo chiaramente in evidenza la coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati. 3. Obiettivi degli interventi.

Gli obiettivi fondamentali da conseguire con gli interventi per i quali e' prevista la copertura economica ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi sono definiti nell'art. 1, comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009: «Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente, (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilita' con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi agli interventi di riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonche' la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009».

Pertanto l'obiettivo primario e' il ripristino dell'agibilita' sismica dell'immobile, attraverso il recupero delle condizioni di sicurezza precedenti all'evento sismico, e della sua abitabilita', attraverso la riparazione degli impianti e delle finiture danneggiate. Il ripristino dell'agibilita' sismica deve essere conseguito primariamente attraverso interventi per l'eliminazione delle condizioni di pericolo, la riparazione e/o il reintegro degli elementi non strutturali e strutturali.

L'Ordinanza ammette al rimborso, oltre che tali interventi, anche gli interventi di rafforzamento locale coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2009 e del par. C.8.4.3 della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, recante «Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che recitano:

8.4.3 Riparazione o intervento locale.

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

C8.4.3 Riparazione o intervento locale (Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009).

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murali) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.

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