DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n.37 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed in particolare le lettere a), nella parte in cui prevede che i versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai concessionari, e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Versamenti mediante delega al concessionario 1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.

  1. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante: "Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione"

    "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi...

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