IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e definizioni
Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Ai sensi del presente decreto si intende per:
"professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;
"albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;
"comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974. );