DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 1998, n. 84 - Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454

Coming into Force24 Aprile 1998
Enactment Date14 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/04/09/098G0132/CONSOLIDATED/20020212
Published date09 Aprile 1998
Official Gazette PublicationGU n.83 del 09-04-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e definizioni

  1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;

  2. "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;

  3. "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974. );

Art 1.

Oggetto e definizioni

  1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;

  2. "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;

  3. "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974. 2

Art 1.

Oggetto e definizioni

  1. Con il presente decreto si provvede al riordino della disciplina per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi da parte delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, ovvero da parte delle aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. "professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi", l'attivita' di un soggetto che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di merci per conto di terzi;

  2. "albo", l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi istituito con legge 6 giugno 1974, n 298;

  3. "comitato centrale", "comitato regionale" e "comitato provinciale" gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 298 del 1974. (2) 3

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'. 2

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevita' del percorso, nonche', per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attivita' di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilita'. (2) 3

Art 3.

Requisiti

  1. Le imprese debbono dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 454 del 1997, di possedere, oltre le condizioni ed i requisiti previsti dall'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, i requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale secondo le disposizioni dettate con il presente decreto.

  2. Se il richiedente e' una persona fisica non in possesso del requisito dell'idoneita' professionale, gli organi competenti possono ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore su strada a condizione che egli designi un'altra persona in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale per la direzione dell'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera continuativa ed effettiva.

  3. Il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto dal titolare dell'impresa e dalla persona ovvero dalle persone che dirigono in maniera continuativa e effettiva l'attivita' di trasporto dell'impresa; quando si tratti di societa' il requisito dell'onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soci che siano illimitatamente responsabili nelle societa' di persone e dagli amministratori per ogni altro tipo di ente o di societa' e per le aziende speciali o consorzi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

  4. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto da coloro i quali svolgono le funzioni di direzione dell'attivita' di trasporto.

  5. Possono assumere la direzione dell'attivita' di trasporto i seguenti soggetti:

    1. titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;

    2. soci illimitatamente responsabili nelle societa' di persone, o almeno uno...

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