LEGGE 17 febbraio 1992, n. 204 - Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per stranieri di Perugia

Coming into Force19 Marzo 1992
Enactment Date17 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/03/04/092G0223/ORIGINAL
Published date04 Marzo 1992
Official Gazette PublicationGU n.53 del 04-03-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'Universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "Universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

  2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'universita' il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre universita' dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facolta' con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche' le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

Art 3.
  1. L'ordinamento didattico della facolta' di cui all'articolo 2 prevede:

    1. corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realta' italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;

    2. corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e...

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