LEGGE 12 agosto 1962, n. 1289 - Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro

Coming into Force01 Settembre 1962
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/08/30/062U1289/CONSOLIDATED/20101215
Published date30 Agosto 1962
Enactment Date12 Agosto 1962
Official Gazette PublicationGU n.219 del 30-08-1962 - Suppl. Ordinario n. 1
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presso il Ministero del tesoro e' istituita la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto e' effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge, sono collegati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1 febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sara' disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avra' la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potra' comunque essere anteriore alla data del 1 febbraio 1962. La relativa domanda dovra' essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il personale di cui ai precedenti commi e' inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla da di entrata in vigore della presente legge - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 21, 22 e 23, primo comma, della presente legge - conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianita' richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianita' si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, gia' appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1 febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle successive vacanze.

Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente e' riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, e' stabilito dalla anzianita' di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parita' di tale anzianita', da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parita' di questa ultima anzianita', si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro gia' addetti ai reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonche' una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti e' riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto.

Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre, le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 8.

L'indennita', prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro.

L'indennita' spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti.

Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per...

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