LEGGE 5 agosto 1981, n. 453 - Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Coming into Force26 Agosto 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/08/11/081U0453/CONSOLIDATED/19880802
Enactment Date05 Agosto 1981
Published date11 Agosto 1981
Official Gazette PublicationGU n.219 del 11-08-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;

2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e' data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;

5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attivita' amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art 2.

Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

Art 2.

Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro...

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