Regolamento recante disciplina delle modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo indicato nell'allegato A, n. 6, della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il ´Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoliª; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 15 luglio 2002; Ritenuto di non potere condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento a: l'articolo 1, comma 4, in quanto costituirebbe una distonia del sistema, cosi' come delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, prevedere, per il caso della revoca dell'autorizzazione, una disciplina inerente alle sorti della targa di prova differente da quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'autorizzazione medesima; l'articolo 2, comma 2, lettera a), in quanto il termine ´prenotamotorizzazioneª risulta presente nell'ordinamento, ed in particolare all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con lo stesso significato che gli e' attribuito nel citato articolo 2, comma 2, lettera a); l'articolo 2, comma 5, in quanto il sistema non prevede una stampa di documenti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione ed una successiva trasmissione cartacea degli stessi, bensi' una mera trasmissione di dati per via telematica che consente, ai soggetti che esercitano l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di stampare i documenti in questione direttamente attraverso le stampanti installate presso le loro rispettive sedi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1924UL del 10 aprile 2003); A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Per ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano apposita istanza all'ufficio provinciale del Dipartimento...

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