DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005 - Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 67/05/CIR)

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2005 Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di

ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione

n. 67/05/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 5 ottobre 2005; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ´Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante ´Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioniª e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto 10 marzo 1998, recante ´Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioniª; Vista la delibera n. 8/00/CIR, recante ´Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999ª, nonche' tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento; Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 249/2002 e n. 250/2002 del 14 gennaio 2002; Vista la delibera n. 5/03/CIR, recante ´Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999ª; Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003; Vista la delibera n. 2/05/CIR, recante ´Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999ª; Vista la delibera n. 27/05/CIR, recante ´Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorioª; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. COM(2005) 203, del 25 aprile 2005 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformita' dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE; Vista la comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996, n. 608, recante ´Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimiª; Vista la relazione della societa' ´Neraª relativa a ´Un quadro

di analisi per l'eventuale istituzione di un fondo OSU (Obblighi di Servizio universale) in Italiaª, del mese di luglio 2000; Vista la relazione della societa' ´Neraª relativa a ´Analisi

della determinazione del costo netto del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in Italiaª, del mese di luglio 2000; Vista la decisione del 28 luglio 2005 della Commissione infrastrutture e reti che approva lo schema di delibera ´Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999ª anche ai fini dell'inoltro all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'acquisizione del parere, in ottemperanza della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 3 ottobre 2005; Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1) Il percorso istruttorio.

  1. In data 9 marzo 2005 l'Autorita' ha avviato con delibera n.

    2/05/CIR un procedimento istruttorio, recante ´Rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999ª al fine di ottemperare alla sentenza n. 7257/2003 del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003.

  2. La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 250/2000 ed ha annullato la delibera n. 8/00/CIR limitatamente all'estensione degli obblighi di contribuzione al fondo anche agli operatori di rete mobile, ordinando all'Autorita' di accertare il grado di sostituibilita' tra telefonia fissa e mobile nonche' di richiedere, a questo riguardo, un parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

  3. Il procedimento istruttorio e' stato quindi volto ad accertare il grado di sostituibilita' tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e su rete mobile in un contesto in cui i meccanismi di mercato falliscono e non perseguono le finalita' sociali del servizio universale. I restanti effetti della delibera n. 8/00/CIR sui quali non sono stati rilevati difetti di istruttoria dalla sentenza del Consiglio di Stato non sono stati oggetto di riesame nel presente procedimento istruttorio n. 2/05/CIR.

  4. Nell'ambito delle modalita' di partecipazione al procedimento definite dall'art. 2 della delibera n. 2/05/CIR, l'Autorita' ha ricevuto dalla societa' ´Vodafone Omnitelª e dalla societa' ´Telecom Italiaª rispettivamente nelle date del 26 e 29 aprile 2005 le osservazioni in merito all'oggetto del procedimento.

  5. In data 27 maggio 2005 l'Autorita' ha richiesto alla societa' ´Telecom Italiaª informazioni riguardanti traffico e ricavi derivanti dall'espletamento del servizio telefonico vocale nelle aree non remunerative servite in base agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare le relazioni esistenti tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile.

    2) La sentenza del Consiglio di Stato n. 7257 dell'8 luglio 2003.

  6. Nel corso del 2000, ´Vodafone-Omnitelª ha presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (di seguito TAR) un ricorso nei confronti della delibera n. 8/00/CIR al fine di annullare, tra l'altro, gli effetti derivanti dal meccanismo di ripartizione del costo netto stabilito dall'Autorita'. In particolare, la ricorrente ha ritenuto che il meccanismo di ripartizione del costo netto non dovesse essere applicato agli operatori di rete mobile, in quanto il grado di sostituibilita' tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile non era sufficiente per includere tali servizi nello stesso mercato rilevante.

  7. Con la sentenza n. 250 del 14 gennaio 2002, il TAR, ha respinto il ricorso di ´Vodafone-Omnitelª limitatamente alla valutazione

    del grado di sostituibilita' tra servizi, nonche' relativamente al presunto obbligo da parte dell'Autorita' di richiedere al riguardo un parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

  8. ´Vodafone-Omnitelª ha quindi proposto al Consiglio di Stato ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 250 del 14 gennaio 2002 del TAR.

  9. Con la sentenza n. 7257/2003, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello ordinando all'Autorita' di accertare il grado di sostituibilita' dal lato della domanda e dal lato dell'offerta tra servizi di telefonia vocale offerti su reti di telecomunicazioni fisse e mobili nonche' di richiedere, al fine di tale accertamento, un parere all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

  10. Dalle motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato si evince che l'accertamento del grado di sostituibilita' tra servizi di telefonia fissa e mobile e' necessario per identificare se gli operatori di rete mobile siano tenuti a contribuire al fondo del servizio universale previsto per il finanziamento del costo netto sostenuto da...

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