CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17 Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni
Ai responsabili dei sistemi
informativi automatizzati delle
amministrazioni destinatarie del
decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39
e, per conoscenza:
Al Dipartimento della funzione
pubblica
Al Consiglio di Stato
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alla Corte dei conti
1 - Premessa.
L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, prevede il monitoraggio sui contratti per la progettazione,
realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di
sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di
grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del
citato decreto legislativo. Il medesimo art. 13 consente alle
amministrazioni l'affidamento del monitoraggio dei contratti a
societa' specializzate, incluse in un apposito elenco predisposto
dall'Autorita', a condizione che non risultino collegate con le
imprese parti dei contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (rif.
deliberazione n. 13 dell'adunanza del 30 settembre 1993, circolare
AIPA /CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo
complessivo risulti, al netto di IVA, superiore ai 50 miliardi di
lire, ovvero, in caso di contratti a validita' pluriennale, superiore
a 10 miliardi di lire annui.
I criteri di iscrizione nell'elenco delle societa' di monitoraggio
- di seguito indicati come criteri di qualificazione - sono stati
inizialmente definiti con deliberazione n. 11 del 30 settembre 1993 e
successivamente resi noti con circolare AIPA n. 5 del 5 agosto 1994,
in cui sono indicate le modalita' per l'impostazione ed esecuzione
delle attivita' di monitoraggio. Un'analisi dell'applicazione dei
precedenti criteri, eseguita sulla base dell'esperienza maturata nel
periodo 1993-1997, ha evidenziato l'esigenza di rivedere i criteri
medesimi con l'obiettivo di:
individuare criteri che rafforzino i requisiti della indipendenza
di giudizio ed accentuino il livello professionale delle societa' di
monitoraggio;
assicurare modalita' di svolgimento del monitoraggio piu' aderenti
agli specifici contratti da monitorare e maggiormente orientate alla
direzione dei lavori, intesa come project management;
consentire analisi della indipendenza di giudizio, del livello
professionale e delle capacita' tecniche omogeneamente applicabili
sia a monitori esterni (societa' di monitoraggio) sia a gruppi di
monitoraggio interni alla stessa pubblica amministrazione.
I principi ispiratori della nuova metodologia e della nuova
procedura di qualificazione delle societa' aspiranti ad essere
incluse nell'elenco dei monitori, come precisati nella recente
circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1998, sono i seguenti:
ridurre a due i criteri di qualificazione, rafforzandone gli
aspetti deontologici e professionali;
definire le modalita' di esecuzione dei processi di qualificazione,
rinnovo periodico e revoca, rendendoli il piu' possibile oggettivi e
di piu' semplice attuazione.
Per le finalita' perseguite dalla circolare AIPA/CR/16, si ritiene
che i principi individuati per la qualificazione delle societa' di
monitoraggio possano essere validamente estesi, pur con opportuni
aggiustamenti, alle ipotesi in cui il monitoraggio sia affidato ad un
gruppo interno alle amministrazioni stesse, come previsto dallo
stesso art. 13, comma 2, del citato decreto.
La presente circolare, in coerenza con quella richiamata
concernente le societa' specializzate, descrive la metodologia e la
procedura di qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle
pubbliche amministrazioni, esplicitando i criteri da seguire per
l'individuazione del personale destinato ad operare quale componente
dei gruppi di monitoraggio stessi e le modalita' con le quali tali
gruppi sono tenuti ad operare per conseguire i migliori risultati.
E' appena il caso di precisare che i principi di seguito enunciati
risultano applicabili in tutti i casi di monitoraggio effettuati
direttamente dall'amministrazione, in essi compresi quelli relativi
ai contratti non definiti o non definibili "di grande rilievo", per i
quali l'amministrazione stessa ritenga necessario o semplicemente
opportuno procedere al monitoraggio.
2 - La metodologia di qualificazione.
I criteri di qualificazione sono i seguenti:
a) Cause di incompatibilita'.
E' richiesta la massima indipendenza di giudizio del "gruppo di
monitoraggio" interno sia rispetto al responsabile per i sistemi
informativi automatizzati sia rispetto alle strutture organizzative
che abbiano avuto parte rilevante nella progettazione o nella
realizzazione dei S.I.A. ovvero ne costituiscano gli utenti finali
(decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 10).
A tal fine appare opportuno che le amministrazioni istituiscano una
unita' organizzativa con responsabilita' autonoma per la funzione di
monitoraggio, che non sia posta in dipendenza gerarchica o funzionale
dal responsabile dei sistemi informativi o dai responsabili delle
unita' organizzative utenti dei servizi monitorati.
b) Capacita' tecnica.
E' richiesta un'adeguata capacita' tecnica complessiva, che si
esplichi in termini di: approfondita conoscenza della
contrattualistica in materia informatica, del project management, del
quality management, del software engineering, dell'information
technology. Tale capacita' tecnica deve essere comprovata: dalla
specifica competenza del responsabile del gruppo di monitoraggio
interno sui precedenti temi; dall'adozione di tecniche e metodiche di
monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate; da eventuali
esperienze nella gestione di progetti di monitoraggio da parte dei
componenti del gruppo.
Il possesso dei suddetti requisiti dovra' essere opportunamente
comprovato attraverso le seguenti fasi di verifica, ciascuna
propedeutica all'altra:
-
Verifica della completezza della documentazione richiesta.
Condizione preliminare per l'attivazione delle due fasi successive
e' la produzione, da parte dell'amministrazione cui appartiene il
gruppo di monitoraggio interno aspirante alla qualificazione, della
documentazione di cui al successivo punto 2.1, atta a comprovare il
possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di
monitoraggio.
-
Verifica della insussistenza di cause di incompatibilita'.
Condizione essenziale per l'esercizio di attivita' di monitoraggio
e' il riconoscimento che nei confronti del "gruppo di monitoraggio" e
dei singoli componenti dello stesso non sussistono cause di
incompatibilita' per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio.
-
Verifica della capacita' tecnica.
Soltanto dopo la verifica con esito positivo del requisito di cui
al punto II, si passera' alla successiva fase di verifica,
concernente la capacita' tecnica alla quale si provvedera' applicando
le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.
In sintonia con quanto sopra, sara' cura dell'amministrazione
produrre all'Autorita' la documentazione di cui ai punti I.A, I.B,
I.C e I.D del successivo paragrafo 2.1.
L'Autorita', con le modalita' di cui ai successivi paragrafi 2.1,
2.2 e 2.3, procedera' alla verifica della stessa ed alla
qualificazione del gruppo di monitoraggio.
2.1. - Completezza della documentazione richiesta.
La prima fase del procedimento tende ad accertare che
l'amministrazione, che si proponga di svolgere direttamente
l'attivita' di monitoraggio avvalendosi di "monitori interni", abbia
prodotto all'Autorita' tutta la documentazione necessaria per le
verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle
quattro sezioni, di seguito descritte:
I.A. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita'.
Con tale dichiarazione l'amministrazione deve attestare:
la costituzione e la collocazione dell'unita' organizzativa "gruppo
di monitoraggio" all'interno dell'organigramma dell'amministrazione;
l'attribuzione dell'incarico di coordinatore del "gruppo di
monitoraggio".
I.B. Documentazione di presentazione del gruppo di monitoraggio.
Dalla documentazione di presentazione prodotta dall'amministrazione
devono evincersi le seguenti informazioni:
organizzazione del "gruppo di monitoraggio" in termini di funzioni
attribuite alle varie figure professionali componenti e le attivita'
loro affidate;
consistenza e composizione del "gruppo di monitoraggio", con
individuazione dei singoli nominativi, della data di assegnazione al
gruppo, del dipartimento, ufficio o area di provenienza;
eventuali consulenti esterni di supporto ad integrazione del gruppo
di monitoraggio;
attribuzione degli incarichi di direttore tecnico per
l'effettuazione di specifici monitoraggi.
I.C. Curricula.
Dovranno essere indicati con compiutezza i profili di tutti gli
elementi che compongono il "gruppo di monitoraggio" interno,
specificando i titoli di studio e gli anni di esperienza, nonche' il
possesso di specifiche professionalita' articolate nei seguenti
settori:
contrattualistica informatica, conoscenza degli aspetti
organizzativi ed...
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