Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il proprio decreto 3 marzo 1995, n. 171, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la determinazione dei termini relativi al completamento dei procedimenti amministrativi, nonche' per la individuazione dei responsabili dei medesimi procedimenti, di competenza degli organi dell'Amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante ´Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteriª; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.

267, recante il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.

157, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267; Ravvisata la necessita' di provvedere, in relazione alla riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, ad una revisione dei responsabili e dei termini dei procedimenti amministrativi gia' stabiliti dal citato decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2003, n. 4886/03; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 3 dicembre 2003;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, e' sostituito dal seguente: ´Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri, devono intendersi per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 4, comma 2, del

    del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.ª.

  2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, e' sostituito dal seguente: ´Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e...

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