DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003, n. 265 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, riguardante tariffe postali agevolate

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione diretta volta ad agevolare le spedizioni postali di prodotti editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.

236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.

284, che dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, recante disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4; Considerata la necessita' di apportare talune modifiche a detto regolamento, onde evitare problematiche interpretative in sede di applicazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e del 9 giugno 2003; Ritenuto di non poter accedere a quanto rilevato nel suddetto parere del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni ai bollettini delle associazioni di categoria anche non a carattere nazionale, in quanto la relativa spesa, quantificabile in novecentomila euro annui, e' gia' ampiamente compresa nello stanziamento di bilancio;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294

  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1, dopo le parole «legge 26 febbraio 1987, n. 49», sono aggiunte le seguenti: «le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente

2. Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni professionali di categoria per i bollettini dei propri organi direttivi, nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza fini di lucro.

.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2003

p. Il Presidente del...

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