DELIBERAZIONE 1 agosto 2005 - Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. (Deliberazione n. 167/05)

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 1 agosto 2005 Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas

naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

(Deliberazione n. 167/05)

Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2005;

Visti

la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17 e 20; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 agosto 2000, n. 146/00 (di seguito

deliberazione n. 146/00); gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01); la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2002, n. 91/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.

91/02); la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02; la deliberazione dell'Autorita' 20 luglio 2004, n. 120/04; la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 141/04; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 184/04 (di seguito: deliberazione n. 184/04); la deliberazione dell'Autorita' 18 novembre 2004, n. 204/04 (di seguito: deliberazione n. 204/04); la deliberazione dell'Autorita' 14 marzo 2005, n. 42/05; la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05); il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004); il comunicato della direzione gas dell'Autorita' recante chiarimenti in merito all'applicazione delle condizioni di accesso al terminale di Panigaglia (La Spezia) approvate con deliberazione n.

184/04, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 19 aprile 2005;

Considerato che

le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di rigassificazione, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di rigassificazione a detti criteri; il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto

  1. l'accesso al servizio di rigassificazione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di rigassificazione e utenti, sia la capacita' che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo; b) l'erogazione del servizio di rigassificazione, che consiste nell'uso del terminale di Gnl secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di rigassificazione e gli utenti; consegue che il codice di rigassificazione deve contenere

  2. regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di rigassificazione e' tenuta a stipulare il relativo contratto, nonche' a determinare la capacita' di rigassificazione che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo; b) condizioni generali del contratto di rigassificazione che l'impresa di rigassificazione e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso al terminale di Gnl ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a); ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di rigassificazione, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rigassificazione, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo; per assicurare il libero accesso al servizio di rigassificazione a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla capacita' disponibile presso il terminale di Gnl e ai criteri, ai tempi e agli esiti delle verifiche condotte dall'impresa di rigassificazione ai fini dell'accettazione delle navi metaniere per la discarica cosi' come evidenziato nella deliberazione n. 204/04;

    Considerato che

    l'art. 22 della direttiva n. 2003/55/CE prevede una procedura individuale in base alla quale puo' essere concessa una esenzione alla disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete, nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl o di potenziamento di quelli esistenti, qualora sussistano le seguenti condizioni

  3. l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti; b) il livello di rischio connesso all'investimento e' tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga; c) l'infrastruttura deve essere di proprieta' di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sara' creata; d) gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura; e) la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura e' collegata; il predetto articolo prevede che lo Stato membro puo' intestare il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorita' nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorita' nazionale di regolamentazione; l'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 ha disposto che la decisione sulla richiesta di esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacita', e' adottata dal Ministero delle attivita' produttive (di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorita'; e che a tal fine il Ministero definisce i principi e le modalita' per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle disposizioni comunitarie; l'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004 ha disposto che la residua quota delle capacita' dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17 del medesimo articolo, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attivita' produttive; Considerato che

    ai fini dell'allocazione della capacita' di rigassificazione il quadro normativo in vigore, sopra richiamato, introduce una distinzione fra

  4. capacita' di nuova realizzazione che beneficia dell'esenzione dalla disciplina sull'accesso di terzi accordata dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004; b) capacita' di nuova realizzazione che costituisce il complemento della capacita' di cui al comma precedente ed e' allocata ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 239/2004; c) capacita' esistente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e capacita' di nuova realizzazione che non ricade nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) allocate secondo criteri definiti dall'Autorita' ai sensi dell'art.

    24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; Considerato che

    l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al sistema del gas puo' essere rifiutato nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione; i consuntivi di utilizzo del terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia), gestito dalla societa' Gnl Italia S.p.a., evidenziano che negli ultimi anni termici

  5. vi e' stato un parziale utilizzo della capacita' conferita per il servizio di rigassificazione continuativo, a fronte di richieste di accesso a tale servizio non soddisfatte per mancanza di capacita' disponibile; b) la capacita' offerta per il servizio di rigassificazione spot non e' stata completamente allocata; cio' anche perche' l'anticipo con il quale tale capacita' e' individuata ed offerta non assicura la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati; in base ai generali principi relativi all'esecuzione dei rapporti contrattuali, l'esercente il servizio e' tenuto a soddisfare le esigenze degli utenti nella misura in cui esse non generino costi aggiuntivi o danneggino l'efficienza del servizio, e non pregiudichino la prestazione fornita alla restante generalita' degli utenti; e che conseguentemente, nel caso del servizio di rigassificazione, l'esercente e' tenuto a valutare la richiesta di modifica delle date previste per la consegna del Gnl, anche successivamente alla definizione del relativo programma, e ad accettare tali modifiche senza l'applicazione di corrispettivi, qualora cio' non comporti inefficienze nell'utilizzo del terminale e siano preservate le prestazioni garantite agli altri utenti; Considerate le osservazioni ricevute a seguito del documento per la consultazione 14 luglio 2004, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 146/2000, unitamente a quanto emerso dalle condizioni di accesso praticate nei precedenti anni termici sulla base dei contratti in deroga approvati, ai sensi delle citate...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT