LEGGE 19 maggio 1967, n. 378 - Rifornimento idrico delle isole minori

Coming into Force29 Giugno 1967
Published date14 Giugno 1967
Enactment Date19 Maggio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/06/14/067U0378/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.147 del 14-06-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'allegato A della legge 9 maggio 1950, n. 307, contenente l'elenco delle isole minori il cui rifornimento idrico e' a carico dello Stato, quale risulta modificato dalla legge 3 giugno 1959, n. 402, e' sostituito dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art 2.

L'acqua potabile necessaria al rifornimento delle isole indicate nella tabella A sara' fornita dalla rete di approvvigionamento idrico dei Comuni indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

In caso di emergenza il prefetto, su proposta del medico provinciale, disporra' che il prelevamento possa essere effettuato dalle reti idriche di altri Comuni, ritenute idonee dal Ministero della difesa.

Nel provvedimento dovra' essere indicato il quantitativo di acqua potabile da prelevare in base alle richieste del Ministero della difesa, e la durata del prelevamento.

Art 3.

Quando ricorrano particolari necessita', il Ministero della sanita', sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.

Art 4.

Le Amministrazioni comunali interessate devono assicurare che ai punti di approdo delle navi-cisterna o di altri mezzi di trasporto dell'acqua siano predisposti il personale tecnico e le attrezzature necessarie per un rapido ed idoneo immagazzinamento nei pubblici serbatoi dell'acqua trasportata.

Alle predette Amministrazioni e' fatto obbligo di gestire a proprie spese le opere e le attrezzature predisposte ai punti di approdo e di curarne la manutenzione.

Nei Comuni dove non esiste una rete idrica di distribuzione le Amministrazioni comunali sono tenute a mantenere in efficienza per la distribuzione dell'acqua alla popolazione un adeguato numero di bocche erogatrici di acqua.

Art 5.

Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilita' di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.

All'uopo e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967.

Art 5.

Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui...

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