LEGGE 9 maggio 1950, n. 307 - Rifornimento idrico delle Isole minori

Coming into Force28 Giugno 1950
Enactment Date09 Maggio 1950
Published date13 Giugno 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/06/13/050U0307/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.133 del 13-06-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori indicate nell'allegato A e' a carico dello Stato.

La gestione relativa e' devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; la provvista ed il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per la marina militare.

Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi che i singoli Comuni interessati devono versare annualmente per il godimento del servizio.

Al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo annuo per il funzionamento dell'acquedotto locale.

Art 2.

Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese:

1) L. 90.000.000 per l'acquisto presso l'A.R.A.R. di tre navi cisterna;

2) L. 376.000.000 per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio;

3) L. 377.000.000 per la gestione del servizio, ivi comprese L. 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa.

Art 3.

Le somme di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Servizi per la marina militare).

La somma di cui al n. 3) del precedente articolo gravera' per L. 340.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e per L. 37.000.000 sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art 4.

Il costo dell'acqua e' rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.

Art 5.

Per le spese relative al funzionamento del servizio negli esercizi futuri, verra' provveduto mediante stanziamento negli stati di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto...

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