LEGGE 31 maggio 1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Coming into Force01 Settembre 1995
Enactment Date31 Maggio 1995
Published date03 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/03/095G0256/CONSOLIDATED/20170127
Official Gazette PublicationGU n.128 del 03-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 68
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Oggetto della legge)

  1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art 2.

(Convenzioni internazionali)

  1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

  2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA
Art 3.

(Ambito della giurisdizione)

  1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla legge.

  2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Art 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

  1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

  2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

  3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

  1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art 6.

(Questioni preliminari)

  1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione e' necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art 7.

(Pendenza di un processo straniero)

  1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

  2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

  3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art 8.

(Momento determinante della giurisdizione)

  1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art 9.

(Giurisdizione volontaria)

  1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui e' prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la legge italiana.

Art 10.

(Materia cautelare)

  1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art 11.

(Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)

  1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art 12.

(Legge regolatrice del processo)

  1. Il processo civile che si svolge in Italia e' regolato dalla legge italiana.

TITOLO III DIRITTO APPLICABILE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 13.

(Rinvio)

  1. Quando negli articoli successivi e' richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

    1. se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;

    2. se si tratta di rinvio alla legge italiana.

  2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:

    1. nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;

    2. riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;

    3. in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

  3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

  4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Art 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

  1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate.

  2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera)

  1. La legge straniera e' applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art 16.

(Ordine pubblico)

  1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

  2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art 17.

(Norme di applicazione necessaria)

  1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme...

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