LEGGE 21 giugno 1971, n. 804 - Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968

Coming into Force23 Ottobre 1971
Enactment Date21 Giugno 1971
Published date08 Ottobre 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/10/08/071U0804/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.254 del 08-10-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 62 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convenzione

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,

Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

Sollecite di potenziare nella Comunita' la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

Considerando che a tal fine e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maesta' il Re dei belgi:

Sig. Pierre HARMEL Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Sig. Willy BRANDT, Vice-cancelliere, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:

Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:

Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;

Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:

Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;

Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1

La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

  1. - lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime

    patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

  2. - i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;

  3. - la sicurezza sociale;

  4. - l'arbitrato.

TITOLO II DELLA COMPETENZA Sezione 1 - Disposizioni generali
Articolo 2

Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:

- nel Belgio : l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;

- nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile;

- in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile;

- in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;

- nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del Codice civile;

- nei Paesi Bassi : l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.

Articolo 4

Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2 - Competenze speciali
Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:

  1. - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui

    l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita;

  2. - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice

    del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

  3. - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice

    del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto;

  4. - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di

    restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti

    al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

  5. - qualora si tratti di una controversia concernente

    l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi

    altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato:

  1. - in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella

    cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi;

  2. - qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata

    di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale

    e' stata proposta la domanda principale, sempreche'

    quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

  3. - qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente

    dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda

    principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale.

Sezione 3 - Competenza in materia di assicurazioni
Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 8

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente, puo' essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui e' domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se piu' assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore puo' inoltre essere...

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