Riflessioni in tema di mediazione penale

AutoreMario Talani
Pagine3-10

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In questi ultimi anni anche in Italia è emersa un’attenzione particolare per modelli nuovi, alternativi alla giustizia tradizionale. Tale interesse per schemi alternativi appare diretta conseguenza della crisi del modello tradizionale di giustizia penale, rivelatosi non completamente idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati di prevenzione generale e speciale e di reinserimento dell’autore del reato nel consorzio sociale.

La risoluzione informale delle controversie e dei conflitti nascenti dal reato costituiscono un’alternativa forte (diversion) al modello classico e tradizionale retributivorieducativo di giustizia penale fondato sul processo contenzioso, sull’irrogazione della pena, sul reo e sul reato.

In campo penale la giustizia riparativa (restorative justice) costituisce una modalità di approccio alle tradizionali questioni poste dalla commissione di un fatto-reato e rappresenta una forma di risposta e di reazione all’illecito penale, coinvolgente la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di risoluzione del conflitto originato dal fatto di reato, al fine di conseguire la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il ripristino del senso di sicurezza nella collettività.

La commissione del reato costituisce un evento avente diversi significati. Infatti, esso, di certo, concretizza la violazione di una precisa norma giuridica, ma, al contempo, comporta la rottura di un equilibrio tra persone (vittima e reo) e tra individuo e collettività sociale.

Le modalità di intervento, proposte dalla giustizia riparativa, possono costituire una valida risorsa per contenere i sentimenti di esclusione, di rabbia e di ingiustizia che spesso il modello tradizionale di giustizia penale implica.

I principi fondanti della giustizia riparativa mutano la concezione del reato, spostando l’attenzione principale verso l’offesa alla persona piuttosto che verso la violazione della norma giuridica. Il reato viene concepito come un’aggressione non contro lo Stato ma contro i diritti della persona. Al reato viene riconosciuto un valore interattivo, prestando un’attenzione particolare al rapporto tra vittima e autore del reato. La giustizia riparativa tende a porre in comunicazione tra loro tali soggetti e a fornire agli stessi i mezzi per risolvere il conflitto. In tale modello nuovo di giustizia il reato assume una dimensione sociale e la giustizia svolge un ruolo di risoluzione dei conflitti prodotti dal reato. E lo scopo del processo, nel modello innovativo, non è l’accertamento della responsabilità penale e l’irrogazione della sanzione, ma la riparazione del danno patito dalla vittima, il risarcimento o la riconciliazione, nonché il reinserimento sociale dell’autore del reato. In tale ottica la giustizia riparativa può divenire un fattore di riduzione della conflittualità e può contribuire ad inserire il processo penale in una prospettiva non solo giudiziaria, ma anche sociale.

Gli obiettivi della giustizia riparativa sono diversi: l’attenzione alla vittima e ai suoi bisogni, la riparazione del danno, e la promozione della responsabilizzazione del reo. Il nuovo modello di giustizia riparativa è nato, negli ultimi decenni, e più precisamente a cavallo fra gli anni ‘60 e ‘70, nei paesi di common law, e principalmente negli Stati Uniti d’America e in Canada.

Strumento tipico per conseguire le finalità della giustizia riparativa è costituito dalla mediazione (victim-offender mediation), che si colloca all’interno di questo modello alternativo di giustizia, di cui costituisce l’espressione privilegiata. La mediazione può essere definita come un processo informale in cui l’autore e la vittima di un reato1, con l’ausilio di uno o più terzi neutrali (mediatori), liberamente e volontariamente discutono del fatto-reato, del conflitto creato da esso, delle sue conseguenze sulla vita e sui rapporti reo-vittima2.

La mediazione penale si ripropone di ricomporre il conflitto derivante dal fatto di reato, restituendo, da un lato, un ruolo attivo alla vittima del reato, dall’altro permettendo al reo la rielaborazione della propria condotta antidoverosa e deviante mediante una riassunzione di responsabilità. La mediazione penale, dunque, costituisce uno strumento nuovo volto alla ricomposizione della frattura prodottasi tra il reo e la vittima, tramite la ricerca del superamento dell’interruzione delle relazioni cagionata dal reato3.

La mediazione penale si caratterizza per la sua capacità di fornire un approccio differente nella risposta al reato, muovendo da una diversa prospettiva, propria della giustizia riparativa, conducente a considerare il fenomeno reato dall’ottica della sua vittima. Tale diversità di approccio e di prospettiva rende il sistema di giustizia riparativa come un modello da affiancare, più che da contrapporre, al sistema punitivo tradizionale basato sul binomio penacarcere.

La mediazione penale consente di introdurre all’interno del sistema giustizia una logica che considera il punto di vista della vittima del reato, le sue prospettive, i suoi bisogni, laddove il processo penale si svolge e si articola sull’esigenza di apprestare le garanzie dell’imputato.

La peculiarità della mediazione penale è da ricercare nella stabilità della ricostituzione del rapporto sociale tra reo e vittima e tra reo e comunità.

La mediazione penale ha una connotazione sociale, in quanto consente alla società civile, per il tramite della vittima, di partecipare alla gestione del conflitto e all’amministrazione della giustizia4.

Le difficoltà manifestate dal modello classico retributivo-rieducativo di giustizia penale rendono utile ed opportuno un ampliamento di orizzonte nella gestione dei rapporti tra reo e vittima, ai fini di una diversa modalità diPage 4 risoluzione dei conflitti, basata, essenzialmente, su principi riparativi-conciliativi. Principi, questi, che originano dal convincimento, indotto dall’osservazione pratica, che in alcuni casi è preferibile esaminare il danno e la vittima del reato piuttosto che il reo e l’illecito penale.

Prestando maggiore attenzione alla vittima e alla sua prospettiva nell’analisi del fatto-reato e perseguendo l’avvicinamento dei soggetti reo-parte lesa, anche utilizzando la riparazione globale del danno cagionato5, si può giungere a cancellare, o comunque ad attenuare, il disvalore dell’aggressione prodotto con la commissione del reato. In tal modo si offre una soluzione alternativa e concorrenziale a quella apprestata dal sistema statale punitivo-rieducativo6.

La mediazione penale tende a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più soddisfacente per tutti7. La mediazione penale è ispirata alla ricerca di un modello consensuale e non autoritario, volto alla riparazione, piuttosto che alla punizione8.

Attraverso il procedimento di mediazione penale la vittima del reato, nel superamento della controversia, assume un ruolo centrale, determinante, e non marginale, in quanto il proprium del paradigma innovativo, costituito dalla giustizia riparativa, riposa nella sua attitudine a responsabilizzare i soggetti in contrasto, offrendo loro la possibilità di gestire la controversia, con l’ausilio di un mediatore, e agevolando dinamiche di conciliazione e di responsabilizzazione nella soluzione del conflitto.

L’incontro di mediazione offre, con l’ausilio del mediatore, al reo e alla vittima la possibilità di riattivare una comunicazione interpersonale interrotta dal reato, e di pervenire ad un accordo soddisfacente di riparazione.

Il percorso di mediazione offre alla vittima del reato una serie di importanti vantaggi: il recupero di una dimensione riservata, personale e privata dell’evento criminoso subito, all’interno della quale può esprimere liberamente i propri sentimenti e la propria sofferenza nella certezza di ricevere ascolto; il riconoscimento alla vittima del ruolo di protagonista paritario del processo penale; la garanzia di una partecipazione consapevole e determinante alla risoluzione della controversia, governando e gestendo le opere riparatorie offerte dalla controparte.

Il confronto diretto con l’autore del reato e l’avvicinamento delle parti in conflitto, svolti in un ambiente protetto e con l’ausilio del mediatore, offrono alla vittima la possibilità di conferire senso e significato all’accadimento criminoso patito, anche attraverso la comprensione della condotta del reo.

Appare opportuno operare una precisazione circa il termine “conciliazione” o “riconciliazione”, in genere utilizzato in stretta connessione a quello “mediazione”. In realtà, è stato precisato in dottrina9, si tratta di una errata sovrapposizione, in quanto il termine riconciliazione individua una realtà che attiene essenzialmente all’esito dell’incontro tra autore e vittima, mentre il termine mediazione viene impiegato, preferibilmente, per descrivere il processo mediante il quale si può giungere alla riparazione o alla riconciliazione.

Il percorso di mediazione penale riveste, anche, un ruolo trattamentale del reo. Infatti, se il modello classico retributivo, attraverso il processo, induce l’autore del reato ad assumere un atteggiamento di contrapposizione e di negazione nei riguardi della propria condotta deviante, a sminuire e banalizzare le conseguenze del proprio gesto, un confronto dialogico, personale e diretto10, sebbene guidato dal mediatore, può favorire, nel reo, la presa di coscienza e la responsabilizzazione.

Il delitto realizza una frattura del legame autore del reato-vittima e autore del reato-comunità sociale, e il colpevole deve essere guidato, attraverso il confronto con la vittima e la riflessione sulle conseguenze del reato, patite da quest’ultima, al riconoscimento dell’altro come persona, alla comprensione del danno arrecato e alla necessità della sua riparazione.

La mediazione consente al reo di comprendere la propria responsabilità tramite...

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