Riflessioni in tema Di procedibilità del reat o di cui all'art . 517 ter, comma 2, c.p.
Autore | Ruggero Scibona |
Pagine | 10-12 |
10
dott
1/2013 Rivista penale
DOTTRINA
RIFLESSIONI IN TEMA
DI PROCEDIBILITÀ DEL REATO
DI CUI ALL’ART. 517 TER,
COMMA 2, C.P.
di Ruggero Scibona
SOMMARIO
1. Il caso. 2. Riflessioni. 3. Conclusioni.
1. Il caso
A, titolare di un negozio di modeste dimensioni, acqui-
stava da una nota azienda del settore e con regolare fattura
alcuni oggetti, che recavano esclusivamente il marchio del
venditore e che esponeva in vetrina nel proprio negozio
per la vendita.
Dopo alcuni mesi, A subiva presso il proprio negozio
una perquisizione nonché il sequestro dei detti beni, che
venivano affidati in custodia alla stessa A.
In seguito, A riceveva l’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., nel quale il Pubblico
Ministero ipotizzava i reati di cui agli artt. 517 ter comma
2, c.p. e 648 c.p.
2. Riflessioni
Il caso in esame consente di svolgere alcune osserva-
zioni circa il principio di obbligatorietà dell’azione penale
nonché circa la concreta attuazione di detto principio.
Infatti, sebbene l’art. 112 Cost. preveda che il Pubblico
Ministero sia gravato dall’obbligo di esercitare l’azione
penale nel caso in cui venga a conoscenza di una notizia
di reato, ciò non esclude che l’obbligatorietà dell’azione
penale possa trovare particolari modalità di esplicazione.
Infatti, poiché l’art. 112 Cost. può essere interpretato
nel senso che esso pone al legislatore esclusivamente il
divieto di configurare un sistema, che conferisca al Pub-
blico Ministero il potere assolutamente discrezionale di
decidere di non promuovere l’azione penale sulla scorta
di criteri di mera opportunità o convenienza, se ne deduce
che il dettato costituzionale non impedisce che il legi-
slatore individui specifiche modalità attraverso le quali
l’azione penale debba essere esercitata, costituite dalle
cosiddette condizioni di procedibilità (Cfr. Enc. Del Dir.
Vol. XXX voce procedibilità penale par. 6 pag. 814).
Precisamente, senza trascendere i limiti del presente
lavoro, giova osservare che le condizioni di procedibilità
possono essere qualificate come “fatti giuridici (meri
accadimenti materiali ovvero manifestazioni di volontà
riconducibili alla sfera di disponibilità di soggetti estranei
all’organizzazione giudiziaria) il cui avveramento influi-
sce sulle sorti dell’iniziativa processuale; ogni qualvolta la
legge stabilisce che la punibilità di un reato è subordinata
al verificarsi di condizione di procedibilità, la potestà di
iniziativa del Pubblico Ministero diretta ad ottenere una
decisione sulla notizia criminis rimane vincolata al con-
creto verificarsi dell’evento richiesto.” (Cfr. Enc. Del Dir.
Vol. XXX voce procedibilità penale par. 6 pag. 814).
In altre parole, trattasi di manifestazioni di volontà,
che provengono da soggetti diversi dal Pubblico Ministero
e che condizionano l’esercizio, pur sempre obbligatorio,
dell’azione penale da parte di quest’ultimo, al punto che
la mancanza delle stesse può comportare l’impossibilità di
promuovere o di proseguire l’esercizio dell’azione penale
medesima.
Orbene, posto che la potestà normativa di configurare
siffatte condizioni di procedibilità spetta esclusivamente
al legislatore, si sottolinea come non sempre quest’ultimo
esprima con chiarezza il proprio intento.
In particolare, una situazione di significativa incertez-
za in ordine al regime di procedibilità appare ravvisabile
nel dettato dell’art. 517 ter c.p..
Infatti, sebbene il primo comma della disposizione
da ultimo richiamata affermi espressamente che il reato
ivi contemplato sia procedibile a querela della persona
offesa, il secondo comma della detta norma nulla dice in
proposito.
Al riguardo, poiché all’unicità del titolo del reato con-
segue l’unicità del regime di procedibilità del medesimo,
giova osservare come la soluzione della individuazione del
regime di procedibilità applicabile sia intrinsecamente
connessa alla definizione della natura unitaria o meno
del reato, contemplato dall’art. 517 ter primo e secondo
comma c.p..
In proposito, si sottolinea che il panorama dottrinale e
giurisprudenziale risulta tutt’altro che univoco (cfr. Il col-
legato Sviluppo / 1 pagg. XVIII – XXXIII in Guida al Diritto
n. 37 del 19 Settembre 2009; art. 517 ter c.p. Delitti contro
l’economia Pubblica in Codice Penale Rassegna di Giuri-
sprudenza e Dottrina. A. Giuffrè 2010 Editore – Giacomo
Ebner Volume X pagg. 925, 926, 927 e 928 in parte).
Infatti, se, da un lato, è possibile rinvenire rilevanti
elementi di ordine normativo e sistematico, che consen-
tono di sostenere che il primo comma dell’art. 517 ter c.p.
costituisca una figura di reato distinta da quella di cui al
comma secondo della medesima norma, dall’altro, non si
può certo escludere la sussistenza di indici altrettanto si-
gnificativi ed idonei a sostenere la tesi contraria, secondo
la quale i primi due commi dell’art. 517 ter c.p. costitui-
scono un unico titolo di reato.
In ogni caso, qualora si tentasse un’operazione di sinte-
si dei detti orientamenti interpretativi, sarebbe opportuno,
quanto meno, esporre quanto segue.
In primo luogo, a favore della sostanziale differenza
delle fattispecie criminose contemplate dall’art. 517 ter
c.p. sembra deporre la stessa tecnica di redazione norma-
tiva.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA